RESPONSABILITA’ D’IMPRESA EX D.LGS 231: INTRODOTTI I REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Si amplia il novero dei reati 231 per la responsabilità amministrativa d’impresa. Devono essere mappati i nuovi rischi per valutare le modalità di aggiornamento dei Modelli Organizzativi.

Il “Modello 231” va aggiornato.

Sappiamo che con una certa frequenza, il novero dei reati che la responsabilità amministrativa d’impresa contempla si amplia. Questa volta è toccato a reati contro i beni culturali.

La novità è venuta fuori con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 della legge 9 marzo 2022, n. 22 (approvata dalla Camera il 18 ottobre 2018 e dal Senato con modifiche il 14 dicembre 2021) recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

L’intento primario dell’intervento normativo è quello di riformare la disciplina a tutela dei beni culturali, inserendo nel codice penale alcune fattispecie incriminatrici, prima presenti unicamente nel Codice dei beni culturali.

Il legislatore si muove, così, nella direzione tracciata dalla Convenzione di Nicosia (19 Maggio 2017), volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali. Viene operata una profonda riforma della materia, che ridefinisce l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Il provvedimento interviene in riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute, per la maggior parte, nel Codice dei beni culturali e del paesaggio e che vengono ora collocate nel Codice penale. Nello specifico, al Codice penale viene aggiunto il nuovo titolo VIII-bis, dedicato ai “Delitti contro il patrimonio culturale”, che contempla le seguenti fattispecie di reato:

  • 518-bis. Furto di beni culturali
  • 518-ter. Appropriazione indebita di beni culturali
  • 518-quater. Ricettazione di beni culturali
  • 518-quinquies. Impiego di beni culturali provenienti da delitto
  • 518-sexies. Riciclaggio di beni culturali
  • 518-septies. Autoriciclaggio di beni culturali
  • 518-octies. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
  • 518-novies. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
  • 518-decies. Importazione illecita di beni culturali
  • 518-undecies. Uscita o esportazione illecite di beni culturali
  • 518-duodecies. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso
  • illecito di beni culturali o paesaggistici
  • 518-terdecies. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
  • 518-quaterdecies. Contraffazione di opere d’arte.

 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

 

In riferimento alle pene già previste, l’attuale legge le innalza al fine di una protezione più efficace del patrimonio culturale, prevedendo anche delle aggravanti con aumento della pena da un terzo alla metà quando un reato previsto:

  • cagiona un danno di rilevante gravità
  • è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria
  • è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili
  • è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.

 

La responsabilità di impresa va a configurarsi quando i reati contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, come recita il D.lgs 231/01 da ormai più di vent’anni.

La nuova legge pertanto integra il catalogo dei reati 231 con l’inserimento dei seguenti nuovi articoli:

  1. L’articolo 25-septiesdeciesDelitti contro il patrimonio culturale, che prevede l’applicazione all’ente delle sanzioni pecuniarie e interdittive (per una durata non superiore a due anni) in relazione:
    • all’articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all’articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all’articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote
    • all’articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote
    • all’articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all’articolo 518-qua terdecies c.p. (contraffazione di opere d’arte) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote
    • all’articolo 518-bis (furto di beni culturali), all’articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all’articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.
  2. l’art. 25-duodevicies: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies)

 

È evidente che le organizzazioni dotate di modelli 231 dovranno rivedere la mappatura dei rischi, al fine di verificare l’esposizione ai nuovi reati e individuare i processi sensibili.

 

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